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Disciplinare D.O.C e D.O.C.G. vini "Piemonte"
Modificato da Decreto 24 agosto 2001 in GU n. 209 del 8-9-2001
La denominazione di origine controllata "Piemonte" senza alcuna menzione aggiuntiva e' riservata al vino spumante ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dalle seguenti varietà di viti. Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot Nero. Provincia di Asti: Provincia di Alessandria: Provincia di Asti: 4. Caratteristiche dei vigneti e delle uve. E' vietata ogni pratica di forzatura.
La denominazione di origine controllata "Piemonte" con la specificazione di vitigno "Brachetto", "Cortese" e "Chardonnay" può essere utilizzata per elaborare i vini spumanti, ottenuti con i rispettivi vini base che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare. Piemonte (spumante), Piemonte Pinot bianco, Piemonte Pinot grigio e Piemonte Pinot nero (tipologie spumante): Piemonte Grignolino: Piemonte Brachetto: Piemonte Chardonnay: Piemonte Bonarda: Piemonte Moscato passito: La regione Piemonte , sentiti gli organismi interessati, può stabilire con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi delle uve anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata "Piemonte". 9. Sanzioni. Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo, prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui all'art. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti l'origine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n. 164/1992. |